Approfondimenti 2015

Temi d’attualità, riflessioni, studi.

Art. 341 bis c.p. – Oltraggio a pubblico ufficiale

Particolare Tenuità del fatto (art. 131Bis CP)

Commento
Con il provvedimento in questione la Procura di Novara, a fronte di una condotta inquadrabile astrattamente nel paradigma normativo dell’art. 341 bis c.p. (si trattava di un soggetto in stato di ubriachezza che aveva a più riprese insultato due poliziotti intervenuti in un locale pubblico), ha ritenuto che si possa comunque procedere all’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131 bis c.p., e quindi all’archiviazione del procedimento penale. In questo senso giocano sia lo stato di incensuratezza dell’interessato (che quindi esclude l’abitualità del comportamento) sia la non particolare gravità del comportamento.

24 ottobre 2015

Tentato furto in supermercato. Fattispecie monoaggravata su cose di scarso valore

Particolare Tenuità del fatto (art. 131Bis CP)

Commento
Il Tribunale di Novara, in fattispecie in cui peraltro non è stato convalidato l’arresto in flagranza, torna sull’applicazione dell’istituto in caso di tentato furto monoaggravato. Nel caso in esame si trattava del tentato furto di merce di valore modesto (circa € 70,00) con l’aggravante della violenza (rottura della confezione). Data anche l’incensuratezza dell’imputato e l’episodicità della condotta, il Tribunale ha emesso sentenza di assoluzione in applicazione dell’art. 131 bis c.p..

9 settembre 2015

Particolare tenuità del fatto, presupposti applicativi

Particolare Tenuità del fatto (art. 131Bis CP)

Commento
Con la sentenza 673/15 del 11.5.2015 il Tribunale di Novara, in persona del Dr. Luca Fidelio, ribadisce che il calcolo della pena ai fin dei limiti edittali entro i quali trova applicazione l’istituto della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. sfugge al giudizio di bilanciamento delle circostanze.
Nella fattispecie, nella prassi molto frequente (furto in supermercato) l’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 625 comma I n. 2 c.p., è stata ritenuta ostativa all’applicazione dell’istituto in questione.

11 maggio 2015

Campo applicativo e circostanze ad effetto speciale – ricettazione e giudizio di assoluta marginalità

Particolare Tenuità del fatto (art. 131Bis CP)

Commento
In tema di ricettazione, quanto il valore economico della merce è modesto e consente il giudizio di assoluta marginalità richiesto dalla giurisprudenza sul punto, è altresì possibile formulare un giudizio ex art. 131 bis c.p., poiché la fattispecie di cui all’art. 648 comma II c.p. rientra nei limiti edittali per l’applicazione dell’istituto. Infatti, secondo quanto disposto dall’art. 131 bis comma 4 c.p., ai fini della determinazione del campo applicativo della non punibilità per particolare tenuità del fatto, si tiene conto delle circostanze ad effetto speciale.

6 maggio 2015

Una delle prime sentenze del Tribunale di Novara di applicazione dell’art. 131 bis c.p. (sent. 634/2015, dott. Fidelio)

Particolare Tenuità del fatto (art. 131Bis CP)

Commento
Con la sentenza n. 634/15 il Tribunale di Novara in composizione monocratica, Giudice Dott. Luca Fidelio, afferma che è possibile pronunciare sentenza di proscioglimento pre-dibattimentale ex art. 469 c.p.p. in virtù dell’esistenza della causa di non punibilità di cui alla’rt. 131 bis c.p.p. quando dal capo di imputazione (trattavasi di tentato furto aggravato di un capo di abbigliamento del valore di € 15,92 all’interno di un ipermercato) e dal contenuto del fascicolo per il dibattimento (in atti v’era la denuncia querela) emerge che il pericolo cagionato alla parte lesa è particolarmente esiguo.
Ribadisce altresì che il nuovo istituto ha natura sostanziale ed è, quindi, applicabile nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, a norma dell’art. 2, quarto comma, cod. pen.

4 maggio 2015

Esclusione della recidiva, esclusione dell‘aggravante di cui all’art. 625 c. 1 n. 2 C.P.

Particolare Tenuità del fatto (art. 131Bis CP)

Commento
Con la sentenza n. 617/15 il Tribunale di Novara in composizione monocratica, Giudice Dott. Luca Fidelio, assolve in quanto non punibile ex art. 131 bis c.p.p. l’imputata di furto tentato in supermercato per il complessivo valore di € 26,97 ritenendo non applicabile l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento perché il mero occultamento sul reo non configura di per sé un accorgimento insidioso.
Osserva inoltre i precedenti penali dell’imputata (reati commessi 20 anni prima del reato oggetto del procedimento, di minima gravità astratta e concreta – omesso versamento di ritenute previdenziali- di specie diversa da quello per cui si procede ) non sono ostativi alla applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p.p.

29 aprile 2015

Disamina della nuova normativa e delle differenze rispetto all’istituto di cui all’art. 34 D.lgs. 274/00Titolo approfondimento

Particolare Tenuità del fatto (art. 131Bis CP)

Commento
Con la sentenza in esame il Tribunale di Novara, in veste di Giudice di secondo grado (impugnazione di una sentenza emessa dal Giudice di Pace), dopo un’approfondita analisi della genesi e delle caratteristiche dell’istituto di cui all’art. 131 bis c.p.p., tratteggia con precisione le analogie e soprattutto le differenze tra detto istituto – causa di esclusione della punibilità – e quello di cui all’art. 34 D.lgs 274/00, di matrice procedimentale in quanto causa di improcedibilità dell’azione penale.

15 aprile 2015

La Cassazione afferma che la questione della applicabilità dell‘art. 131 bis c.p. è rilevabile d’ufficio

Particolare Tenuità del fatto (art. 131Bis CP)

Commento
Con la sentenza n. 15449 del 15 aprile 2015, la terza sezione penale si è pronunciata in relazione al recente istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131 bis cod. pen. affermando che:
– il nuovo istituto ha natura sostanziale ed è, quindi, applicabile nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, a norma dell’art. 2, quarto comma, cod. pen.; – nei giudizi già pendenti in sede di legittimità alla data della entrata in vigore dell’art. 131 bis cod. pen., la questione della sua applicabilità è rilevabile di ufficio a norma dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen.;
la Corte di cassazione, a tal fine, deve valutare la sussistenza, in astratto, delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto, fondandosi sui dati emersi nel corso del giudizio di merito, in particolare tenendo conto di quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, e, in caso di valutazione positiva, annullare con rinvio al giudice di merito.
Nella specie, la Corte ha escluso l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, rilevando dalla sentenza impugnata elementi indicativi della gravità dei fatti addebitati all’imputato, incompatibili con un giudizio di particolare tenuità degli stessi.

8 aprile 2015

Un interessante contributo della dr.ssa Simona Serra che svolge il tirocinio formativo ex art. 79 D.L. 69/2013 presso il Tribunale di Novara

Particolare Tenuità del fatto (art. 131Bis CP)

27 marzo 2015