Particolare tenuità del fatto

Massimario novarese

Bancarotta e reati nel fallimento – Particolare tenuità del fatto.

Visualizza la sentenza del Tribunale di Novara 13/01/2021 n. 51 (Bencini)

Commento

La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è applicabile anche al delitto di bancarotta semplice documentale ex art. 217, comma 2 R.D. 267/1942 qualora, oltre al non superamento dei limiti edittali di cui all’art. 131 bis comma 1 c.p. (pena detentiva non superiore a cinque anni ovvero pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena), ricorrano anche gli altri requisiti (offesa di particolare tenuità e non abitualità della condotta) previsti nei commi successivi. (fattispecie in cui il Tribunale ha assolto per particolare tenuità del fatto l’imputato che, dopo aver tentato di avviare senza successo una società, ha abbandonato la stessa omettendo del tutto la tenuta delle relative scritture contabili, ma senza determinare alcun pregiudizio apprezzabile per i creditori poiché la società aveva già, di fatto, cessato ogni attività).