Reati legati agli stupefacenti

Massimario novarese

Produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti

Visualizza la sentenza 15/2019

Commento
Il Tribunale di Novara in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Albertone, con la sentenza n.15/2019, condanna l’imputato per il reato di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90 per aver, senza autorizzazione di cui all’art. 17 e al di fuori dell’ipotesi prevista dall’art.75, coltivato sul balcone di casa n.6 piantine di canapa indiana, risultate poi idonee a produrre marijuana.
In tal caso, essendo stato riscontrato un tenore di principio attivo complessivo della sostanza di 1.379,9 mg, corrispondenti a 55 dosi di marijuana è stato riconosciuto come fatto di lieve entità (ex art. 73 comma 5).

Art. 73 DPR 309 1990 – detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio – elementi sintomatici dell’attività di spaccio

Visualizza la sentenza 541/2015

Commento
Con la sentenza in oggetto il GUP presso il Tribunale di Novara ha ritenuto che l’assenza dei tradizionali elementi sintomatici dell’attività di spaccio (tra i quali, nel caso di specie, una pur scarna contabilità e la suddivisione della sostanza in dosi già pronte allo smercio), non osti alla riconducibilità della fattispecie all’ipotesi criminosa di cui all’art. 73 DPR 309 / 1990.

Art. 73, 5° comma D.P.R. n. 309/90 – elementi sintomatici – prescrizione

Visualizza la sentenza 544/2014

Commento
È ravvisabile l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 DPR n. 309/90 nel caso in cui – pur a fronte di un significativo dato ponderale (69.20 g di cocaina) ritenuto idoneo alla formazione di numerose dosi accompagnato dalla contestuale detenzione di sostanza da taglio (760 g di polvere di gesso) – il modesto principio attivo (grado di tossicità pari al 43,5%), il presumibile ristretto ambito territoriale e soggettivo di svolgimento dello spaccio (nulla risulta dimostrato in senso contrario), la rudimentalità organizzativa del narcotraffico (assenza di strumenti destinati all’esercizio dell’attività illecita), la mancanza di accertati elevati profitti illeciti, il ragionevole breve lasso temporale di esercizio dell’attività illecita inducano a ritenere che i fatti ascritti all’imputato possano ritenersi di lieve entità.
Configurando il citato articolo, come riformulato dall’art. 2 d.l. 23.12.2013 n. 146, un titolo autonomo di reato, ne consegue che il più breve termine ordinario di prescrizione di sei anni previsto per tale reato ex art. 157 c.1 c.p. deve applicarsi anche retroattivamente ai sensi dell’art. 2 c.4 c.p..

Art. 73 DPR 309/90. Coltivazione domestica di cannabis. Inoffensività della condotta. Assoluzione

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Commento
In tema di coltivazione domestica di cannabis, qualora per le circostanze concrete del fatto, sia oggettivamente accertabile la modestia della condotta, pur in astratto tenuta in violazione della norma incriminatrice, il detentore della sostanza va assolto in applicazione del principio costituzionale di necessaria offensività della condotta.