Patrocinio a spese dello Stato

Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

Cos’è?È un istituto che consente ai soggetti meno abbienti di agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria.
Normativa di riferimentoD.P.R., 30/05/2002 n° 115
Ultimo adeguamento dei limiti di redditoDECRETO 23 luglio 2020
In ambito penaleart. 74 co.1 DPR 115/2002:
“1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.”
Chi può richiederlo?1) I cittadini italiani, anche minorenni; 2) gli stranieri, anche minorenni, e gli apolidi residenti nello Stato; 3) la persona sottoposta a indagini preliminari, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o il civilmente obbligato per l’ammenda; 4) L’offeso dal reato – danneggiato che intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.
EsclusiIl patrocinio a spese dello Stato è escluso (art. 76 c. 4 bis DPR 115/2002):
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1)nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;
2) se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni);
3) per i condannati con sentenza definitiva per i reati:
– di associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.), commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. o al fine di agevolare l’associazione di tipo mafiosa;
– connessi alla produzione, al traffico e alla detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).
Per quanto vale l’ammissione?Per ogni grado e fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure derivanti ed incidentali, comunque connesse.
Quando è necessario presentare ulteriore istanza di ammissione?Occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio:
1) nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione;
2) nei processi di revocazione e opposizione di terzo;
3) nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di Sorveglianza.
Davanti a quali Giudici (penali)?1) Giudice di Pace
2) Tribunali;
3) Corti d’Appello;
4) Corte di cassazione;
5) Magistrati di Sorveglianza;
6) Tribunali di Sorveglianza
LIMITI DI REDDITO AGGIORNATOCon il Decreto del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021 si è provveduto all’adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il nuovo limite di reddito è ora pari a:
– € 11.746,68 e potrà, quindi, essere ammesso al gratuito patrocinio chi ha percepito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a questo importo.
– il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.
Quali redditi devono essere considerati?Redditi imponibili e non imponibili.
-Redditi imponibili: quei redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell’ultimo anno (anno precedente alla dichiarazione dei redditi), al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del Testo Unico Imposte sul Reddito (TUIR). Si veda Risoluzione n. 15/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate.
– Redditi non imponibili: esenti dall’Irpef o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o sostitutiva.
Esempi di reddito che si calcolano– redditi lavoro dipendente o lavoro autonomo, d’impresa, capitali, ecc.; – assegni di invalidità, indennità, rendite;
– interessi bancari e di titoli di Stato percepiti;
– pensione e indennità di accompagnamento ciechi civili;
– assegno di separazione, divorzio a favore del coniuge (e quello a favore dei figli);
– vincite di lotterie, concorsi a premi, giochi, scommesse;
– Reddito di cittadinanza;
– Redditi derivanti da attività illecite
Redditi che NON si calcolano-Pensione e indennità per invalidità civile
Quando non è previsto il limite di reddito?Il beneficio è esteso a prescindere dal reddito: 1. alla persona offesa dai seguenti reati: -maltrattamenti in famiglia (art.572 c.p.); – pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) – violenza sessuale (artt. 609-bis, 609-quater, 609-octies); – atti persecutori (612-bis c.p.); – atti commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-undecies (adescamento di minorenni) – come previsto dall’art. 76 c. 4 ter DPR 115/2002;
L’avvocato che richiede il pagamento, anche come “spese”, commette un grave illecito deontologico.
Dove si presenta la domanda?La domanda si presenta all’ufficio del Magistrato davanti al quale pende il processo e quindi: – alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari (alla cancelleria del Giudice di Pace se il reato per cui si procede è di competenza del Giudice di Pace) – alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva – alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione; La domanda può altresì essere presentata: – al Direttore dell’Istituto carcerario, se l’interessato è detenuto; – all’ufficiale di polizia giudiziaria, quando l’interessato è agli arresti domiciliari, in regime di detenzione domiciliare o in luogo di cura (misure di sicurezza); che provvederanno a trasmetterla al Magistrato competente. – Se l’interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato (oppure sostituita da autocertificazione).
CHI può presentare la domanda?-L’interessato personalmente; in questo caso dovrà allegare copia di un documento di identità valido;
-il difensore, dopo aver autenticato la firma del richiedente.
Cosa deve contenere la domanda? (vedi MODELLO ISTANZA)La domanda in carta semplice deve contenere: A PENA DI INAMMISSIBILITÀ: – la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
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– le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi. – il numero RG del procedimento pendente; -l’autocertificazione dei redditi percepiti durante l’anno precedente alla domanda e che si è nelle condizioni di reddito richieste dalla legge; -l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio. L’interessato ha l’obbligo di dichiarare il vero; infatti le dichiarazioni false o omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato (art. 125 DPR 115/2002). La Guarda di Finanza potrà effettuare dei controlli anche mediante indagini bancarie e presso le agenzie di finanziamento. – I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, devono altresì indicare quali redditi possiedono all’estero. La domanda deve essere, a pena di inammissibilità, firmata dall’interessato con firma autografa e poi deve essere autenticata o dal funzionario dell’ufficio ricevente o dall’avvocato.
Quali documenti devono essere allegati alla domanda?-La copia del documento valido d’identità, se presentata personalmente dall’interessato;
– per il cittadino straniero, di Stato non appartenente all’UE, è necessario allegare il certificato consolare del Paese d’origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato: Il ricorso all’autocertificazione è consentito solo nel caso in cui si provi l’impossibilità di documentarlo.
Come scegliere il difensorePuò essere nominato un solo difensore tra quelli iscritti nell’elenco speciale degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato. LINK ELENCO ORDINE AVVOCATI NOVARA: https://www.ordineavvocatinovara.it/patrocinio-a-spese-dello-stato/
Obblighi deontologici dell’avvocato che assiste una parte ammessa al patrocinio a spese dello stato-art. 27, comma 4, CDF, “L’avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato”; – art. 11, comma 4, CDF: “L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall’incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi”; – può commettere un reato, oltre al relativo illecito deontologico, l’avvocato che si faccia pagare dal cliente nonostante questo sia ammesso al patrocinio.
Accoglimento o rigetto, dichiarazione di inammissibilità della domandaIl Giudice entro 10 giorni dalla presentazione o da quando gli è pervenuta la domanda, o anche immediatamente se è stata presentata in udienza, verifica l’ammissibilità della domanda e con decreto motivato (da depositarsi in cancelleria) può: • dichiarare l’istanza inammissibile • accogliere l’istanza • respingere l’istanza. Del deposito viene dato avviso all’interessato, salvo che il Giudice decida in udienza e il richiedente sia presente; in quest’ultimo caso la lettura del decreto sostituisce l’avviso di deposito. Se l’interessato detenuto viene notificato il decreto. Copia della domanda e del decreto che decide sull’ammissione al beneficio sono trasmesse all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.
Se la domanda viene rigettata cosa si può fare?Entro 20 giorni dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza del rigetto, può presentare ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello.
Il ricorso è notificato all’Ufficio delle Entrate. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all’interessato e all’Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione.
Il beneficio dell’ammissione si estende alla nomina di un consulente tecnico o di un investigatore privato autorizzato?Sì nei casi previsti dalla legge.

Modulistica

Scarica il modello di istanza ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia penale in formato .doc modificabile

Link utili

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA PENALE
https://www.procura.novara.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1896

CALCOLATORE CNF PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
https://www.consiglionazionaleforense.it/calcolo-istanza-pss