Decreto sicurezza (decreto-legge n. 48/2025)

L’inverno del diritto penale
La pubblicazione del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2025 (disponibile al seguente link) rappresenta il punto più basso sinora raggiunto nella spirale di progressivo imbarbarimento del diritto penale nel nostro paese.
Le modalità, il tema e la retorica che hanno accompagnato l’approvazione di tale provvedimento perpetuano l’idea, radicata nel presente esecutivo, di un diritto penale come leva per imbonire gli elettori e prono ai capricci della maggioranza.
Questa volta vengono sacrificate sull’altare di un’immaginaria emergenza sicurezza le prerogative stesse del Parlamento, senza nemmeno lo sforzo di giustificare tale modalità d’approvazione per presunti motivi d’urgenza.
La Camera Penale di Novara si unisce all’UCPI per condannare e contrastare questa degenerazione in tutte le sedi, a partire dalle aule di Tribunale.
Pertanto condividiamo alcuni modelli in formato Word per poter eccepire l’illegittimità costituzionale degli aspetti più critici del provvedimento, nella speranza che il Giudice delle Leggi possa porre un argine a questa allarmante deriva securitaria.
Le questioni di legittimità costituzionale
Nella presente sezione sono disponibili i formulari delle questioni di legittimità suddivise per articolo.
- Decretazione d’urgenza
- Articoli violati: 77 co. 2 Cost. (presupposti per la decretazione d’urgenza)
- La presente questione è rivolta alla sola mancanza dei presupposti dei presupposti d’urgenza per la decretazione d’urgenza
- Resistenza passiva in carcere ex art. 415-bis c.p.
- Articoli violati: 3 (ragionevolezza), 25 co. 2 (offensività), 77 co. 2 Cost. (presupposti per la decretazione d’urgenza)
- Il quesito mira a censurare l’irragionevole disparità di trattamento della resistenza passiva all’interno degli istituti di pena, nonché la radicale carenza di offensività delle stessa; si denuncia altresì la mancanza dei presupposti dei presupposti d’urgenza per la decretazione d’urgenza
- Lesioni ad ufficiale agente di pubblica sicurezza ovvero polizia giudiziaria ex art. 583-quater c.p.
- Articoli violati: 3 (ragionevolezza), 27 (finalità rieducativa della pena), 77 co. 2 Cost. (presupposti per la decretazione d’urgenza)
- Il rigore sanzionatorio per la nuova ipotesi di lesioni semplici risulta manifestamente irragionevole e sproporzionato; si denuncia altresì la mancanza dei presupposti dei presupposti d’urgenza per la decretazione d’urgenza
Materiale
- Il testo del decreto-legge 48/2025
- Il testo del disegno di legge 1660 approvato dalla Camera dei Deputati il 18 settembre 2024
- Il testo del comunicato dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale del 9 aprile 2025