Visualizza la sentenza del Tribunale di Novara 18/01/2021 n. 71 (Russo)
Commento
La persona offesa, pur essendo formalmente considerata dalla legge alla stregua di un qualunque testimone o persona informata sui fatti, viene collocata dalla giurisprudenza in una posizione diversa da tali ultime figure e ciò per il ruolo peculiare che essa assume all’interno del processo. La posizione di antagonismo nei confronti dell’imputato e gli interessi personali ad un esito favorevole del processo, impongono al giudice, rispetto alla valutazione di una deposizione resa da un testimone “neutro”, un più rigido e rigoroso vaglio della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni e, ove possibile, un ulteriore riscontro derivante da altri elementi di prova che confermino l’attendibilità. La figura della persona offesa o parte civile, si colloca, infatti, nel quadro delle prove dichiarative, tra la figura del teste semplice, in relazione al quale è sufficiente soffermarsi sulla personalità e sulla attendibilità del contenuto intrinseco delle dichiarazioni e il testimone assistito (o indagato/imputato ex art. 210 c.p.p.), per i quali è necessario che le dichiarazioni vengano riscontrate da altri elementi di prova che confermino l’attendibilità.
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